Il reato dell’amministratore non sempre rende nullo il connesso contratto
La Cassazione sottolinea la necessità di verificare la natura della norma penale violata
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26097, depositata ieri, ha stabilito che l’atto posto in essere dall’amministratore di una società in violazione del divieto di cui al previgente art. 2624 c.c., in tema di prestiti e garanzie della società, non ricade nella previsione di nullità di cui all’art. 1418 comma 1 c.c., dovendo trovare applicazione, in ragione del carattere specifico del conflitto che la norma penale mira ad evitare, la previsione di annullabilità dell’atto posto in essere dal rappresentante in conflitto di interessi.
Il previgente art. 2624 c.c. comminava una sanzione penale, tra l’altro, agli amministratori che, come nella specie, si fossero fatti prestare dalla società amministrata (o da questa controllata o di questa controllante) garanzie ...
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