Il bilancio 2016 non deve essere accostato a quello del 2015
Predisporre in via extracontabile il bilancio al 31 dicembre 2015 richiede un impegno e un costo molto elevato in contrasto con la Direttiva Ue
Il bilancio che le società devono redigere al 31 dicembre 2016 non deve essere accostato a quello dell’esercizio precedente al 31 dicembre 2015, ai sensi dell’art. 2423-ter, comma 5 c.c., il quale dispone: “Se le voci non sono comparabili, a quelle dell’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”.
Le novità introdotte dal DLgs. 18 agosto 2015 n. 139 per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2016 sono così tante e complicate che rendono molto costoso e laborioso il “rifacimento del bilancio” al 31 dicembre 2015 al fine di renderlo comparabile con quello al 31 dicembre 2016.
Le principali novità introdotte nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2016 possono essere così elencate:
- principio della “rilevanza”;
- principio della “sostanza economica” (o Principio della prevalenza della “sostanza” sulla “forma giuridica”);
- principio del “costo ammortizzato” e dell’“attualizzazione” dei crediti finanziari e dei crediti commerciali, nonché dei debiti finanziari e dei debiti commerciali;
- principi contabili relativi alla “rilevazione” ed alla “valutazione” degli “strumenti finanziari derivati”;
- informazioni relative al “fair value” degli strumenti finanziari;
- redazione obbligatoria del “Rendiconto finanziario”;
- modifica dello schema di Stato patrimoniale, con l’inserimento di molte nuove voci ed il trasferimento dei “conti d’ordine” nella Nota integrativa;
- modifica dello schema del Conto economico, con l’integrazione di molte nuove voci e l’eliminazione della “parte ordinaria” e della “parte straordinaria”;
- integrazione della “nota integrativa”;
- integrazione della “relazione sulla gestione”.
Le suddette “novità” sono state introdotte nei principi contabili nazionali – secondo l’art. 12, comma 3 del DLgs. 18 agosto 2015 n. 139 – dall’OIC (Organismo italiano di contabilità), il quale ha aggiornato i precedenti principi contabili nazionali di cui all’art. 9-bis, comma 1, lettera a) del DLgs. 28 febbraio 2005 n. 38.
I nuovi principi contabili, con grande impegno dell’OIC, sono stati pubblicati solamente il 22 dicembre 2016, mentre le novità decorrevano già dal 1º gennaio 2016.
Predisporre – in via extracontabile – il bilancio al 31 dicembre 2015 con le novità introdotte al 1º gennaio 2016 è sì un “lavoro fattibile”, ma con un impegno ed un costo amministrativo molto, molto elevato e sicuramente in contrasto con la Direttiva Ue che ha come obiettivo la riduzione dei “costi contabili”.
Il Vice Ministro dell’economia Luigi Casero, nato professionalmente come Dottore Commercialista in Milano, conosce le novità introdotte dal DLgs. n. 139/2015: è perfettamente consapevole delle difficoltà che le imprese devono affrontare e, nell’ambito dell’emendamento fiscale in corso di esame per essere aggiunto al Milleproroghe, potrebbe introdurre una precisazione sull’esonero della redazione del bilancio al 31 dicembre 2015.
Personalmente non giudico necessaria tale precisazione normativa proprio a motivo delle rilevanti novità introdotte dalla normativa, nonché dall’elevato costo per il “restatement” del bilancio dell’esercizio precedente, il quale è già stato redatto e depositato al Registro delle imprese, nonché già consultato da tutti i soggetti interessati alle informazioni desumibili dal documento medesimo.
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