Atti fraudolenti per la sottrazione al pagamento di imposte con dubbi
Si dovrebbero intendere tutti gli atti idonei a rappresentare ai terzi una realtà non corrispondente al vero
L’art. 11 del DLgs. 74/2000 punisce, al primo comma, chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o dell’IVA – ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte – per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Tale disposizione è stata così riformulata dalla L. 122/2010, mentre non vi sono state modifiche dirette da parte della riforma del sistema sanzionatorio penale-tributario realizzata dal DLgs. 158/2015.
Tuttavia, tale ultima riforma ha introdotto – nell’art. 1 lett. g-ter) – una precisa definizione della nozione di “mezzi fraudolenti”: sono tali le ...
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