La STP non può esercitare attività che non siano professionali
I soci professionisti devono essere abilitati alle attività comprese nell’oggetto sociale
Il CNDCEC, con il PO n. 11/2017, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’oggetto sociale delle società tra professionisti (STP) e, in particolare, sulla possibilità di costituire una STP adottando la forma di una società commerciale.
Come precisato dal Consiglio nazionale, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L. 183/2011, le STP possono essere costituite, indifferentemente, utilizzando “i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”.
Pertanto, si può ricorrere sia ai modelli personalistici – cioè società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice – sia a quelli capitalistici – quindi, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata. A tali modelli, poi, si affianca anche ...
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