Documenti non elencati nell’atto di parte a rischio inutilizzabilità
Il principio della Cassazione sembra eccessivamente formale, non in linea con i tempi
L’art. 24 del DLgs. 546/92 stabilisce che i documenti, nel processo tributario, possono essere depositati unitamente a un atto di parte (ricorso o memoria illustrativa) o in via separata.
Vanno elencati o in calce all’atto di parte (che va prodotto in tante copie quante sono le parti, più quella per il giudice) o in apposita nota separata sottoscritta dal difensore (che, ugualmente, va prodotta in tante copie quante sono le parti, più quella per il giudice).
A livello operativo, fermo restando il termine dell’art. 32 per la produzione degli stessi (20 giorni liberi prima dell’udienza), bisogna rispettare, nella maggior parte dei casi, una piccola formalità procedurale:
- se i documenti si depositano in occasione della costituzione in giudizio o delle memorie illustrative ...
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