Derivazione piena dal bilancio per l’ammortamento dei costi di sviluppo
La nuova disciplina potrebbe produrre effetti anche sui saldi residui di spese di sviluppo capitalizzate negli esercizi ante 2016
A partire dai bilanci dell’esercizio 2016 – in caso di esercizio coincidente con l’anno solare – l’ammortamento dei costi di sviluppo deve essere effettuato in base alla vita utile (art. 2426 comma 1 n. 5 c.c.). Soltanto nei casi eccezionali in cui non è possibile stimare in modo attendibile la vita utile, l’ammortamento deve essere effettuato in massimo cinque esercizi, come previsto dalla norma previgente. Non è prevista la possibilità di applicazione prospettica; pertanto, la nuova disciplina dell’ammortamento potrebbe produrre effetti anche sui saldi residui di spese di sviluppo capitalizzate in esercizi precedenti il 2016.
Come abbiamo avuto modo di sottolineare su Eutekne.info (si veda “Nel nuovo OIC 24 indicazioni per spese di ricerca residue al 1° ...