Dalle Dogane chiarimenti sull’esecuzione delle sentenze
Con la nota n. 31568, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti sull’esecuzione delle sentenze.
In merito, si ricorda che il DLgs. 156/2015, modificando, tra gli altri, l’art. 69 del DLgs. 546/92, ha introdotto il principio di immediata esecutività delle sentenze che condannano l’ente impositore alla restituzione di importi al contribuente e ciò comporta che, in caso di inerzia, il contribuente possa subito azionare il giudizio di ottemperanza.
Il DM 6 febbraio 2017 n. 22, in vigore dal 28 marzo, ha disciplinato le modalità operative per il rilascio della garanzia che il contribuente può dover prestare quando ottiene una condanna alla restituzione delle somme a opera della controparte.
Nel dettaglio il citato art. 69, al comma 1, prevede che l’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente per importi superiori ai diecimila euro, diverse dalle spese di lite, possa essere subordinata, dal giudice, alla prestazione di idonea garanzia, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità del contribuente.
L’Agenzia delle Dogane sottolinea che, come chiarito nella circolare n. 21/D/2015, relativamente alle sentenze di condanna al rimborso di somme costituite da risorse proprie tradizionali e da IVA riscossa all’importazione, la materia resta integralmente disciplinata dalle norme di matrice unionale, sicché il rimborso di tali somme, indipendentemente dal relativo importo, può avvenire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente, oppure previa costituzione di apposita garanzia che potrà essere svincolata solo all’esito definitivo del giudizio, come previsto dall’art. 98, paragrafo 1 del Regolamento Ue n. 952/2013.
La nota delle Dogane si sofferma poi sulle misure dell’art. 1, comma 4 del DM 22/2017, concernenti l’esatta copertura che va assicurata dalla fideiussione (importo del debito con l’aggiunta degli interessi) e la precisazione che, se i tributi oggetto di contenzioso afferiscono a risorse proprie tradizionali, il tasso di interesse è determinato ai sensi dell’art. 112, par. 2 del Regolamento n. 952/2013.
D’interesse – si legge nella nota – è anche la previsione recata dall’art. 2 sulla durata della garanzia nei casi di sospensione giudiziale dell’atto impugnato ovvero della sentenza ove, al comma 3, viene fatta salva la particolare disciplina prevista dalle norme unionali se l’oggetto del contenzioso è costituito da risorse proprie tradizionali e da IVA riscossa all’importazione. Si precisa infatti che la garanzia “è prestata fino al termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo all’estinzione del processo”.
L’Agenzia segnala, infine, che l’art. 1, comma 4 del DM demanda a un decreto del Direttore generale delle Finanze l’individuazione dei modelli in conformità dei quali deve essere redatta la garanzia. Tali modelli dovranno essere utilizzati anche ai fini della prestazione della garanzia in questione nei giudizi aventi a oggetto risorse proprie tradizionali nonché l’IVA riscossa all’importazione, a integrale sostituzione di quelli sinora in uso.
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