Chiarito dallla Cassazione l’obbligo di diligenza dell’intermediario nella negoziazione di titoli
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8619, depositata ieri, ha precisato che l’obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza posto a carico dell’intermediario nella negoziazione di titoli ex art. 21 comma 1 lett. a) e b) del DLgs. 58/1998, così come puntualizzato negli artt. 26 e 28 (quest’ultimo come integrato dall’Allegato 3 del Regolamento Consob n. 11522/1998), richiede:
- sia una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che possano influenzare la valutazione effettiva di rischiosità (ad esempio, rating, offering circular e caratteristiche del mercato in cui il prodotto è collocato), senza che possa giustificarsi il deficit delle informazioni assunte dall’intermediario sulla base della dimensione locale di esso e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli;
- sia un’informazione delle caratteristiche del prodotto, concreta e specifica, alla luce di tutti gli indicatori desumibili dall’art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/1998, così come integrato dall’Allegato 3 al testo normativo.
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