I finanziamenti infragruppo senza contropartita possono evitare la bancarotta
I c.d. vantaggi compensativi possono emergere dal complesso delle relazioni e degli accordi
Riguardo alla bancarotta fraudolenta per distrazione infragruppo, la Cassazione (cfr. Cass. nn. 46689/2016, 32131/2016, 34030/2013, 49787/2013, 20039/2013, 39541/2012, 38985/2012, 37637/2012, 29036/2012 e 48518/2011) è costante nell’affermare che, per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, o l’esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendosi dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo; elemento indispensabile per considerare lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata. Il reato può escludersi solo se, operando una valutazione “ex
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