Niente specialità tra la bancarotta documentale e occultamento di documenti contabili
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18927 depositata ieri, ha precisato che non sussiste specialità, ex art. 15 c.p., tra la bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/1942, e l’occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all’art. 10 del DLgs. 74/2000, stante la diversità delle suddette fattispecie incriminatrici.
Quella tributaria, infatti, richiede la impossibilità di ricostruire l’ammontare dei redditi o il volume degli affari, intesa come impossibilità di accertare il risultato economico di quelle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta.
Diversamente, l’azione fraudolenta sottesa dall’art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/1942 si concreta in un evento da cui discende la lesione degli interessi dei creditori, rapportato all’intero corredo documentale, risultando irrilevante l’obbligo normativo della relativa tenuta, ben potendosi apprezzare la lesione anche dalla sottrazione di scritture meramente facoltative.
Inoltre, nell’ipotesi fallimentare la volontà del soggetto agente si concreta nella specifica volontà di procurare a sé o ad altri ingiusto profitto o, alternativamente, di recare pregiudizio ai creditori; finalità non presente nella fattispecie fiscale (cfr. Cass. n. 3539/2016).
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