Dall’INPS chiarimenti sulla CIG in deroga per l’annualità 2017
Richiamando il precedente messaggio 21 aprile 2017 n. 1713, con il messaggio n. 1957 di ieri, l’INPS ha precisato che le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro quali l’assegno ordinario e l’assegno di solidarietà, entrambe garantite dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi, al pari di quelle garantite da tutti i Fondi di solidarietà (artt. 26 e ss. del DLgs. 148/2015), sono da annoverare tra gli ammortizzatori sociali.
Pertanto, le Regioni e le Province autonome possono decretare la concessione di Cassa integrazione in deroga per l’annualità 2017, in continuità con le prestazioni erogate dai predetti Fondi.
In particolare, l’Istituto di previdenza ribadisce che possono essere autorizzati i trattamenti di integrazione salariale o di mobilità in deroga la cui decorrenza sia successiva al 31 dicembre 2016, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data, quali ad esempio le predette prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà garantite dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi e purché i provvedimenti di autorizzazione da parte delle Regioni e delle province autonome siano stati adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016.
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