Depenalizzazione per l’omessa comunicazione degli organi di controllo
Diverse le novità in ambito penale apportate dal nuovo DLgs. antiriciclaggio
Il legislatore del 2007 aveva attribuito rilevanza penale a talune violazioni relative agli obblighi antiriciclaggio dei professionisti. La depenalizzazione disposta dal DLgs. 8/2016 ha investito le condotte in materia di (in)adeguata verifica della clientela e di omessa, tardiva o incompleta registrazione dei dati, punite con la multa da 2.600 a 13.000 euro, nonché il caso di assolvimento degli obblighi di identificazione e registrazione mediante utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’operazione, punito con la multa da 5.200 a 26.000 euro.
La rilevanza penale è rimasta, invece, per le condotte di omessa effettuazione della comunicazione da parte degli organi di controllo dei soggetti “obbligati” (ad esempio, ...
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