Organismo di vigilanza senza obblighi antiriciclaggio
La riforma del DLgs. 231/2007 non ricomprende più l’OdV tra gli organi di controllo degli enti destinatari della normativa
Ogni riferimento all’Organismo di vigilanza è stato espunto dal DLgs. 90/2017, che ha modificato profondamente la disciplina antiriciclaggio prevista dal DLgs. 231/2007.
L’art. 52 del previgente DLgs. 231/2007 prevedeva specifici obblighi di vigilanza e di comunicazione al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza, al comitato di controllo di gestione, all’organismo di vigilanza di cui all’art. 6 comma 1 lett. b) del DLgs. 231/2001 e a tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati.
L’art. 55 tutelava tali obblighi attraverso la previsione di una sanzione penale (reclusione fino a un anno e multa da 100 a 1.000 euro) per tutti i soggetti citati.
Per l’Organismo di vigilanza tale norma era particolarmente incisiva, trattandosi
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