Negli appalti responsabilità del committente pressoché «oggettiva»
Con il DL 25/2017 si delinea di nuovo uno scenario in cui il committente riveste un ruolo di automatica sostituzione rispetto all’obbligato principale
L’attuale regime di responsabilità solidale negli appalti di cui all’art. 29, comma 2 del DLgs. 276/2003 – avente ad oggetto la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori e il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione all’esecuzione del contratto, senza limiti quantitativi, ma con un limite temporale di 2 anni dalla cessazione dell’appalto – è il risultato di numerose modifiche, a vantaggio ora dell’obbligato in solido, ora dei prestatori di lavoro.
Tale regime – esteso a tutta la filiera, dal committente all’appaltatore, nonché a ciascuno degli eventuali subappaltatori – ha la finalità di preservare il personale coinvolto in processi di decentramento dal rischio dell’inadempimento del proprio datore di
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