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LAVORO & PREVIDENZA

Negli appalti responsabilità del committente pressoché «oggettiva»

Con il DL 25/2017 si delinea di nuovo uno scenario in cui il committente riveste un ruolo di automatica sostituzione rispetto all’obbligato principale

/ Francesca TOSCO

Lunedì, 10 luglio 2017

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L’attuale regime di responsabilità solidale negli appalti di cui all’art. 29, comma 2 del DLgs. 276/2003 – avente ad oggetto la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori e il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione all’esecuzione del contratto, senza limiti quantitativi, ma con un limite temporale di 2 anni dalla cessazione dell’appalto – è il risultato di numerose modifiche, a vantaggio ora dell’obbligato in solido, ora dei prestatori di lavoro.

Tale regime – esteso a tutta la filiera, dal committente all’appaltatore, nonché a ciascuno degli eventuali subappaltatori – ha la finalità di preservare il personale coinvolto in processi di decentramento dal rischio dell’inadempimento del proprio datore di

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