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EDITORIALE

Commercialista, esperto in elettronica e filologia classica offresi...

/ Giancarlo ALLIONE

Venerdì, 14 luglio 2017

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Qualche mese fa abbiamo dibattuto sulla “poca propensione al cambiamento di quasi tutta la categoria professionale”.  A dire il vero, sono almeno vent’anni che non riusciamo a fare le stesse cose per più di tre giorni di fila. Abbiamo digerito e spiegato ai clienti di tutto, dal modulo a lettura ottica al CDL, DIT, ICIAP, ACE, IVAFE, ISI, ICI, IMU, IUC, TARI, TASI, Tonnage e Tobin tax, split payment, reverse charge, Intrastat.

Nessun problema a passare dalla maggiorazione di conguaglio ai basket A e B, a gestire gli ammortamenti anticipati, prima aboliti per ragioni di gettito e quindi sostituiti da super-ammortamenti e iper-ammortamenti.
Facevamo un bilancio civilistico e uno fiscale per poi compilare un quadro di raccordo in dichiarazione dei redditi; ora al posto del doppio binario c’è il principio di derivazione, quello che vale per il re, vale anche per la regina, ma il tutto va cucinato secondo quattro o cinque menu diversi: bilancio IAS, bilancio ordinario e semplificato, bilancio per microimprese e per quotate.
Abbiamo imparato cosa sono gli imbullonati, cos’è la trasmittanza, il fotovoltaico, l’APE e il codice LEI, i file XML, XBRL, i cluster degli studi di settore, compreso l’omocodice e il bonus Renzi.
Sappiamo usare DIKE, Entratel, Fisconline, il SID e Sister, compilare il modulo ELIDE, leggere il DOCFA, firmare digitalmente i file, consultare la PEC, applicare marche temporali e capire che quando si parla di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre si tratta di telefonini.

Ma tutto questo sforzo non pare aver sortito nell’opinione pubblica gli effetti sperati. Qualche giorno fa un lettore ha asserito sulla nostra pagina Facebook che il suo commercialista non avrebbe capito nulla. Anzi, sarebbero stati i nostri articoli a creare confusione.
Ma qual è il punto? Noi e il commercialista non avremmo chiarito a sufficienza la differenza fra lavoro autonomo occasionale e prestazione occasionale.

Come sapete, grazie all’intervento dei sindacati e per evitare il referendum, sono stati aboliti i voucher. In perfetto stile italico, dato che molti omicidi sono commessi con il coltello, è stato vietato l’uso dei coltelli. Controllare vuol dire lavorare, vietare vuol dire potere.
Certo che però, per affettare il salame, un coltellino può servire, ecco quindi la legge che ne ammette l’uso in particolari casi disciplinando lunghezza della lama, colore del manico, peso e età dell’utilizzatore, tipi di salumi affettabili, orario in cui si può affettare e così via.
Insieme alla novella però subito il dubbio: che legame c’è fra l’affettatrice del salumiere e il coltello del boyscout? Servono tutti e due a tagliare, quindi anche il salumiere è soggetto alle stesse limitazioni? No, evidentemente no. È chiaro che l’affettatrice è cosa completamente diversa da un coltello.

Ma lasciamo stare gli esempi, lì funziona sempre tutto, e torniamo a noi. L’esegesi a cui siamo chiamati riguarda la nuova disciplina introdotta dall’art. 54-bis del DL 50/2017, con riferimento al contratto di prestazione occasionale, chiarendo in primo luogo se questa escluda ora di fatto la possibilità di stipulare un contratto di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.
Siamo tutti d’accordo nel dire che il contratto di lavoro autonomo occasionale rimane vivo e vegeto, con tutta la sua “metadisciplina”. Allora bisogna capire e spiegare che differenza c’è fra il lavoro autonomo occasionale e la prestazione occasionale.

Leggendo l’art. 2222 c.c., mi sembra tutto abbastanza chiaro: la prestazione deve essere realizzata prevalentemente attraverso il lavoro proprio del prestatore e senza vincolo di subordinazione. Occasionale vorrà dire occasionale, facile.
Se tutto ciò è vero, la prestazione occasionale (l’altra) deve essere qualcosa di diverso, sennò sarebbe la stessa cosa. Forse il discrimine potrebbe essere l’autonomia, nella prima è necessario che il prestatore realizzi autonomamente la prestazione, nell’altra il prestatore realizza la prestazione sulla base delle istruzioni del committente oppure autonomamente, basta rispettare i vincoli del DL 50/2017.

Il negozio di meretricio potrebbe aiutare a spiegare. Se il cliente si accomoda e lascia piena autonomia al prestatore nell’espletamento dell’incarico, si può applicare la disciplina del lavoro autonomo occasionale (quindi senza formali limiti di importo e soggetto a contributi se i compensi nell’anno superano i 5.000 euro).
Se invece il cliente desidera impartire orari e direttive, magari fornendo eventuali attrezzature, è meglio ricorrere alla prestazione occasionale, soggetta sempre a contributi e al limite annuo dei 2.500 euro, alla registrazione del prestatore sul sito INPS con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e all’istituzione del Libretto Famiglia se il committente è una persona fisica.

Se non fosse un’icona del modo in cui lavoriamo tutti i giorni, ci si potrebbe anche fare una risatina. Ma questa è la quotidianità e quando ci saremo ben ben scervellati, come il geometra di Dante che invano si affanna per misurar lo cerchio, al fondo di questa disputa rimarrà, come per tutte le altre, una sola certezza: nella pratica quale che sarà la configurazione che avremo adottato, in caso di controllo, ci diranno che quella giusta era l’altra.

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