Nomina per cooptazione con molte incognite
Sono numerosi i profili lasciati dubbi della scarna disciplina civilistica
La cooptazione rappresenta una deroga temporanea alla regola che riconosce all’assemblea la competenza alla nomina degli amministratori. Essa è disciplinata dall’art. 2386 comma 1 c.c., che trascura di considerarne diversi aspetti, ingenerando numerose incertezze.
La norma – che risponde all’esigenza di mantenere intatto il numero di amministratori previsto dallo statuto senza “appesantire” la vita sociale, imponendo la convocazione immediata dall’organo assembleare – dispone che, “se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea. Gli amministratori
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