La mancata richiesta del certificato non lede il cessionario di azienda
I giudici di Cassazione ribaltano il pregresso orientamento
Il cessionario risponde delle somme dovute per le violazioni di natura tributaria commesse dal cedente nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento del ramo di azienda o dell’azienda, e nei due precedenti, nonché per quelle oggetto di contestazione nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, pure in mancanza del certificato dei carichi pendenti. Questo è il principio espresso dalla Suprema Corte, con la pronuncia n. 17264 del 13 luglio 2017, in tema di responsabilità solidale per imposte e sanzioni del cessionario di azienda.
In prima analisi, l’art. 14 del DLgs. 472/97 stabilisce, nella cessione di azienda, la responsabilità del cessionario per i debiti fiscali del cedente relativi all’anno della cessione e dei due antecedenti, e
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