Responsabilità penale anche per il sindaco di fatto
Può rispondere il soggetto che faccia parte del collegio sindacale pur non essendo più revisore
Dottrina e giurisprudenza affermano che la responsabilità penale per i cosiddetti reati societari, nonché per gli illeciti fiscali e i delitti di bancarotta, deve riguardare anche il cosiddetto amministratore di fatto.
Con questa espressione si fa riferimento a colui che, pur senza essere investito formalmente da nessuna delle cariche e qualifiche societarie descritte e considerate dagli artt. 2621 ss. c.c. e 216 ss. del RD n. 267/1942, eserciti comunque, in via di fatto appunto, le relative funzioni e i conseguenti poteri.
Il riconoscimento di una possibile responsabilità penale di questi soggetti si giustifica considerando come il cosiddetto amministratore di fatto, a prescindere dall’inesistenza della nomina, dall’irregolarità della stessa o dalla cessazione dalla carica, sia in ...
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