Per il credito d’imposta destinato alle fondazioni bancarie rilevano i versamenti del 2017
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto 9 maggio 2017 contenente le modalità applicative del credito d’imposta in favore delle fondazioni bancarie di cui al DLgs. 153/1999.
Si ricorda che l’art. 1 commi 578-581 della legge di bilancio 2017 ha riconosciuto alle fondazioni bancarie citate un credito d’imposta pari al 100% dei versamenti volontari effettuati, nell’ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le Regioni ai sensi dell’art. 15 della L. n. 266/91 (centri di servizi per il volontariato).
Il decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia pubblicato ieri ne definisce l’ambito di applicazione, le modalità di riconoscimento e fruizione del credito d’imposta e il funzionamento dei controlli.
Possono fruire del credito d’imposta le fondazioni ex DLgs. 153/99 che effettuano volontariamente, nell’ambito della propria attività istituzionale, i versamenti su un apposito conto corrente acceso dall’Associazione di fondazioni e di Casse di risparmio Spa (ACRI) da destinare, in aggiunta a quelli previsti per legge, ai fondi speciali istituiti presso le Regioni.
Le modalità e i termini di tali versamenti saranno definiti d’intesa dall’ACRI, dal Forum nazionale del terzo settore e dal
Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato (CSVnet).
Per la determinazione del credito d’imposta, riconosciuto nella misura del 100% dei versamenti volontari effettuati sul contoin favore dei fondi speciali istituiti presso le Regioni rilevano i versamenti effettuati nel 2017.
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