Necessaria la SCIA per il commercio di preziosi
Con i decreti attuativi della riforma della P.A. cambia l’iter amministrativo per l’esercizio dell’attività ex art. 127 del TULPS
Dal 1° luglio 2017 anche l’avvio dell’attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso di oggetti preziosi (sia nuovi che usati), al pari di altre attività in materia edilizia e di commercio oggetto di comunicazioni e/o segnalazioni, deve passare dallo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune di appartenenza del luogo di svolgimento dell’attività di impresa.
A sancirlo sono stati i due decreti legislativi nn. 126/2016 e 222/2016, attuativi della legge delega n. 124/2015 di riforma della P.A., che nell’intento di semplificare il procedimento amministrativo e la disciplina della SCIA hanno previsto la presentazione telematica presso lo Sportello unico delle attività produttive, di un unico modello valido in tutto il Paese finalizzato alla denuncia
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