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Tassative le ipotesi di esclusione dal regime IVA agricolo

/ REDAZIONE

Venerdì, 13 ottobre 2017

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Con la sentenza relativa alla causa C-262/16 (Shields & Sons Partnership), la Corte di Giustizia Ue ha escluso che un produttore agricolo, il quale si sia avvalso del regime forfetario di determinazione dell’IVA (art. 296 e ss. della direttiva 2006/112/CE), possa vedersi negare la facoltà di applicare il regime speciale in ragione del fatto che la misura forfetaria della detrazione risulta di ammontare notevolmente superiore a quello che si sarebbe determinato con l’applicazione del regime ordinario.
Sebbene, infatti, l’art. 299 della direttiva vieti agli Stati membri di fissare percentuali forfetarie di compensazione tali da procurare una detrazione superiore rispetto all’imposta assolta a monte, il rischio di sovracompensazione dell’IVA viene considerato con riferimento al complesso degli agricoltori forfetari. Pertanto, tale disposizione non è idonea a giustificare l’esclusione dal regime di un singolo produttore agricolo.

D’altronde, precisa la Corte, “per principio, il regime forfetario non può garantire una perfetta neutralità dell’IVA”, in quanto esso è volto precipuamente a conciliare tale obiettivo con quello della semplificazione delle norme cui gli agricoltori forfetari sono soggetti.
Le ipotesi di esclusione dal regime speciale disposte dagli Stati membri ai sensi dell’art. 296 par. 2 della direttiva devono, dunque, considerarsi tassative.

Inoltre, secondo la Corte, anche se la direttiva riconosce agli Stati membri la possibilità di determinare le esclusioni dal regime per “talune categorie di produttori agricoli”, senza porre specifiche condizioni, non possono ritenersi legittimi criteri di esclusione che non siano fondati su elementi oggettivi, previamente stabiliti. Tali criteri, infatti, devono essere idonei a consentire a un produttore agricolo di determinare ex ante la sua appartenenza alla categoria esclusa.

In ossequio al principio di certezza del diritto, dunque, l’esclusione dal regime forfetario non può fondarsi sulla circostanza che un produttore agricolo, applicando il regime in parola, recuperi, con il meccanismo di detrazione forfetaria, un’imposta di ammontare “nettamente superiore” a quello che recupererebbe se fosse soggetto al regime ordinario.

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