Sottrazione fraudolenta per la vendita dei beni sociali alla figlia dopo la notifica della cartella
La Cassazione, nella sentenza n. 51078/2017, afferma che integra la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento dell’imposte, di cui all’art. 11 del DLgs. 74/2000, l’amministratore/socio di una società che, in esito alla notifica di una cartella di pagamento, vende un immobile della società alla figlia/socia, chiamata a rispondere a titolo di concorso, in assenza di un’effettiva giustificazione e in modo tale da rendere inefficace un’eventuale procedura di riscossione coattiva.
Peraltro, nella specie, a fronte del pagamento della prima parte del prezzo, l’amministratore/socio procedeva all’immediata estinzione di un mutuo contratto dalla società, in modo tale che, in un limitato arco temporale, l’Amministrazione finanziaria perdeva una possibile, e apparentemente unica, garanzia reale per il proprio credito, in uno con (buona parte) del denaro ricevuto per la vendita dell’immobile medesimo.
Rispetto a tale situazione, che presenta indizi di simulazione e, comunque, fraudolenti, non rileva né il fatto che la figlia/socia avesse pagato il bene contraendo a sua volta un mutuo, né la presentazione di un ricorso avverso la cartella esattoriale, il cui solo “probabile” esito favorevole non avrebbe comunque consentito il depauperamento della società, con privazione di un rilevante bene suscettibile di esecuzione, e impiegato per onorare altro debito.
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