Per il danno biologico differenziale le indennità INAIL non costituiscono risarcimento
Con la sentenza n. 27669 depositata ieri, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di infortunio sul lavoro con riferimento alla liquidazione del danno biologico c.d. “differenziale”, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere qualora operi la copertura assicurativa dell’INAIL e si accerti un maggior pregiudizio patito in concreto.
Nel caso in esame, in sede d’appello era stata accolta la domanda proposta da un lavoratore di risarcimento del danno differenziale non patrimoniale derivato da infortunio sul lavoro.
In particolare, era stata accertata la responsabilità di natura contrattuale ex art. 2087 c.c. di parte datoriale, con conseguente condanna della società al risarcimento del danno.
Nel ricorso per Cassazione, il datore di lavoro contesta una presunta duplicazione del risarcimento in argomento, lamentando la violazione dell’art. 13 del DLgs. 38/2000, recante la disciplina del danno biologico.
Per il ricorrente, al fine di evitare un’ingiustificata duplicazione, al lavoratore sarebbe spettato il risarcimento soltanto della misura del differenziale derivante dal raffronto tra l’ammontare complessivo del risarcimento e quello delle complessive indennità liquidate dall’INAIL.
Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ricorda innanzitutto che l’art. 13 del DLgs. 38/2000 non fissa in via generale e omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma definisce i meri aspetti indennitari ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
In pratica, l’erogazione effettuata dall’INAIL è strutturata in termini di mero indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall’elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità.
Da tale differenza strutturale e funzionale tra l’erogazione INAIL ex art. 13 e il risarcimento del danno biologico consegue la preclusione a ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall’Istituto possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato.
Pertanto, il datore di lavoro, anche laddove operi l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, resta debitore e titolare dal lato passivo dell’obbligazione di risarcire i danni complementari e differenziali.
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