Valido l’accertamento induttivo se le rimanenze non sono raggruppate
In questo caso la contabilità è considerata inattendibile e ciò costituisce il presupposto di tale metodologia accertativa
Nell’ambito del processo di valutazione delle rimanenze finali, l’omesso raggruppamento dei beni in categorie omogenee per natura e valore costituisce una grave irregolarità che rende inattendibile la contabilità e consente all’Ufficio di procedere all’accertamento induttivo. È questo l’importante principio desumibile dalla corposa sentenza n. 28061 depositata ieri in Cassazione.
Occorre ricordare, innanzitutto, che, ai sensi dell’art. 92, comma 1 del TUIR, le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o sulla base dei principi contabili internazionali, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore
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