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Nel sequestro per equivalente sono da considerare le indicazioni del consulente di parte

/ REDAZIONE

Venerdì, 1 dicembre 2017

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La Cassazione, nella sentenza n. 53834/2017, ha precisato che, in sede di impugnazione cautelare avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il Tribunale, ai fini della definizione dell’ammontare del profitto sequestrabile, è obbligato a dare conto dei criteri adottati dal consulente di parte, dei risultati cui è pervenuto e del margine di valutazione di cui dispone, valorizzando nozioni giuridiche e massime di esperienza in rapporto agli elementi di fatto da lui conosciuti o comunque conoscibili.

Ciò impone, dunque, al Tribunale di procedere all’analisi della consulenza e all’individuazione precisa della sua struttura e del suo contenuto, con indicazione puntuale della sua pertinenza o meno rispetto all’oggetto di indagine, e dei dati tecnici che si sottraggono alla diretta verifica, in assenza dell’ausilio di un esperto di cui il Tribunale non può disporre.

Infatti, è vero che in sede di riesame o di appello avverso una misura cautelare reale, il Tribunale non è tenuto a dirimere le questioni tecniche e contabili per la cui risoluzione è necessario il ricorso a un accertamento peritale, costituendo questo un mezzo istruttorio incompatibile con l’incidente cautelare (cfr. Cass. n. 19011/2015), ed è altrettanto vero che il principio può dirsi in linea di massima condivisibile de iure condito, pur potendosi auspicare un mirato intervento volto ad ampliare le possibilità di intervento del Tribunale in sede cautelare, in corrispondenza con il notevole ampliamento dei casi di confisca, anche obbligatoria.

Ma resta il fatto che la parte interessata ha la facoltà di controdedurre (con verifiche di carattere tecnico-specialistico implicanti il riferimento a nozioni che coinvolgono un sapere che può essere introdotto con l’ausilio di esperti), dovendo ottenere sul punto una puntuale risposta, nei limiti di quanto allo stato del procedimento sia consentito, anche per scongiurare il rischio che eventuali inerzie implichino il protrarsi di misure ablative alla resa dei conti ingiustificate.

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