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Sotto osservazione i depositi fiscali di prodotti energetici

/ REDAZIONE

Martedì, 5 dicembre 2017

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La circolare n. 14 dell’Agenzia delle Dogane, pubblicata ieri, delinea gli indirizzi applicativi della disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici, risultante dalle modifiche della legge di bilancio 2017.

La circolare riepiloga, sulla base del riformulato art. 23 del DLgs. 504/95, quali sono i procedimenti autorizzativi per diverse tipologie di deposito.
Per quanto riguarda i depositi commerciali di prodotti energetici, la possibilità di istituire un deposito fiscale richiede l’adozione da parte dell’Ufficio delle Dogane di un’espressa autorizzazione fondata sulla riscontrata esistenza di determinati presupposti.

In particolare, per i depositi soprasoglia, vale a dire i depositi commerciali di GPL di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi, l’autorizzazione delle Dogane a ricevere, detenere e spedire prodotti in sospensione da accisa può ritenersi concessa in ragione del fatto che i suddetti depositi rientrano tra le “infrastrutture energetiche strategiche” ex art. 57 comma 1 lett. d) e lett. e) del DL 5/2012. Tanto vale anche per i depositi fiscali in esercizio anteriormente all’entrata in vigore del citato art. 57.
Invece, per i depositi sottosoglia, la richiesta di gestione in regime di deposito fiscale comporta la verifica della ricorrenza di almeno una delle condizioni declinate dal comma 4 dell’art. 23.

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