La mancanza di continuità «assoluta» può essere causa di scioglimento
Sembra però praticabile anche la diversa strada del ricorso agli istituti di gestione della crisi d’impresa e, in particolare, al fallimento
Se la mancanza di continuità aziendale è intesa nel senso di crisi dell’impresa di natura “reversibile” (così come configurata anche dalla legge delega sulle crisi d’impresa), non può, allora, essere qualificata come causa di scioglimento per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. La mancanza di continuità “assoluta”, invece, potrebbe anche essere gestita non come causa di scioglimento, ma come causa di fallimento.
Sono queste le principali prese di posizione di Assonime, nel Caso n. 15/2017, reso pubblico ieri.
Secondo una prima ricostruzione dottrinale, la sopravvenuta mancanza di continuità aziendale sarebbe riconducibile alla causa di scioglimento della società di sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale di cui all’art. ...
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