DURC on line da integrare col DURC di congruità nella ricostruzione post sisma
L’INPS, col messaggio n. 5183 pubblicato ieri, ha esaminato i contenuti dell’Ordinanza commissariale n. 41 del 2 novembre 2017.
Quest’ultima, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nelle attività di ricostruzione pubblica e privata nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, ha previsto che il Responsabile unico del procedimento (RUP) e gli Uffici speciali per la ricostruzione verifichino, nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori, il possesso della regolarità contributiva attestata con il “DURC on line”:
- per gli interventi di ricostruzione pubblica, al momento dell’aggiudicazione e alla stipula del contratto;
- per gli interventi di ricostruzione privata, al momento dell’adozione del provvedimento di concessione del contributo;
- in occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, richiedendo, altresì, ad integrazione, la certificazione c.d. “DURC di congruità”.
Viene, dunque, sottolineata la distinzione tra i documenti citati, ribadendo che:
- il DURC on line, disciplinato dal DM 30 gennaio 2015, è il documento con il quale chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica, con modalità esclusivamente telematica – attraverso l’apposito servizio disponibile nei portali www.inps.it e www.inail.it – e in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili;
- il DURC di congruità è la certificazione relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori di ricostruzione pubblica e privata ed è rilasciato esclusivamente dalle Casse Edili/Edilcassa territorialmente competenti.
I criteri di determinazione e verifica dell’incidenza della manodopera e della congruità della stessa, così come i requisiti e le modalità di rilascio del DURC di congruità saranno oggetto di una successiva Ordinanza commissariale, cui è altresì demandata la disciplina delle conseguenze derivanti dalle inadempienze risultanti dai documenti in discorso.
Alla luce di ciò, l’INPS, per quanto di competenza, comunica che, contrariamente a quanto stabilito nel messaggio n. 2174/2017, non è più necessario, per le imprese affidatarie o esecutrici di lavori di ricostruzione o riparazione di edifici privati, aprire una specifica posizione contributiva con codice di autorizzazione “7U”. Le imprese che avessero già provveduto possono chiederne la cessazione.
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