Niente rimozione delle e-mail personali se incide sull’accertamento delle condotte dell’ex dipendente
Il lavoratore licenziato non può accedere al proprio account di posta elettronica aziendale per rimuovere le e-mail di contenuto personale, o comunque ottenere la cancellazione di tutte le comunicazioni di posta elettronica inviate e ricevute dallo stesso account nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro, se l’eventuale cancellazione di tali contenuti può effettivamente incidere su un corretto accertamento, da parte dell’autorità giudiziaria adita, delle condotte contestate al lavoratore e poste a base della risoluzione del rapporto.
Così pare potersi concludere a fronte del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 404/2017, con il quale l’Autorità ha respinto il ricorso dell’ex dipendente richiedente la cancellazione dello scambio della corrispondenza elettronica.
Il Garante ha, in particolare, ritenuto sussistenti, nel caso di specie, i presupposti che legittimano il differimento dell’esercizio del diritto rivendicato dal lavoratore ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. e) del Codice della privacy.
È stata dunque accolta la tesi della datrice di lavoro secondo cui l’accesso e la cancellazione delle comunicazioni contenute nell’account di posta aziendale, ivi incluse quelle aventi carattere asseritamente privato, avrebbero potuto pregiudicare il proprio diritto di difesa nell’ambito della controversia pendente tra le parti innanzi al giudice del lavoro, tenuto conto del fatto che l’apparente natura personale delle e-mail presenti all’interno dei sistemi aziendali potrebbe in realtà celare informazioni rilevanti ai fini della dimostrazione in giudizio delle condotte illecite addebitate all’ex dipendente.
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