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La malattia non esclude la possibilità di svolgere una moderata attività fisica

/ REDAZIONE

Venerdì, 19 gennaio 2018

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Durante l’assenza per malattia, il lavoratore può svolgere una moderata attività fisica purché tale condotta non comprometta né ritardi la ripresa dell’attività lavorativa.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1173, depositata ieri.

Nel caso specifico, il lavoratore, durante il periodo di assenza per malattia dovuta ad una distorsione al ginocchio, aveva fatto brevi passeggiate e bagni di mare.
Venutone a conoscenza, il datore di lavoro lo aveva licenziato per aver tenuto un comportamento, a suo dire, pregiudizievole della guarigione.

In breve, il datore di lavoro lamentava il fatto che, in occasione della distorsione, il dipendente avesse rifiutato il ricovero in ospedale e non avesse osservato il protocollo terapeutico impartitogli, sostenendo che l’espletamento delle attività svolte dal lavoratore dimostravano che lo stato di malattia era compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, e concludeva che la sanzione irrogata era proporzionata alla condotta tenuta dal lavoratore.

L’illegittimità del licenziamento era già stata dichiarata dai giudici del merito di entrambi i gradi di giudizio.

La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza delle conclusioni della Corte d’Appello, escludendo la rilevanza disciplinare del comportamento del lavoratore, in particolare, alla luce del fatto che la Corte territoriale aveva accertato che la moderata attività fisica non era incompatibile con il recupero degli esiti della distorsione al ginocchio e che il datore di lavoro, onerato della prova che la condotta tenuta dal dipendente era in contrasto con gli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro, non aveva chiarito come il ricovero in ospedale avrebbe reso più rapida la guarigione, né aveva offerto prova che il lavoratore avesse disatteso le prescrizioni impartitegli.

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