Ai soci di srl l’affitto dell’azienda
Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 5 novembre 2017, ha precisato che deve ritenersi rientrante nell’ambito delle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, come tale di competenza dei soci (ex art. 2479 comma 2 n. 5 c.c. ), il contratto di affitto del ramo d’azienda (alberghiera), con il quale la società abbia trasformato la propria attività materiale da operativa in finanziaria, cessando dal gestire l’attività economica che ne costituiva l’oggetto sociale preponderante e divenendo, sostanzialmente, percettrice di un reddito da locazione.
Di conseguenza, ove esso sia posto in essere dall’amministratore, ci si troverebbe non già nella sfera in cui ha rilievo preponderante l’inopponibilità dei limiti (secondo alcuni, anche legali) dei poteri gestori al terzo contraente di buona fede, connessa alla generalità ed esclusività del potere di rappresentanza dell’organo amministrativo, ma in presenza della violazione di una regola che, per porsi fra quelle che tuttora strutturano tipicamente la disciplina della srl, fissando uno dei residui limiti “rigidi” alle competenze rispettive degli organi sociali, va ritenuta imperativa, e quindi inderogabile, a prescindere dallo stato soggettivo dei contraenti.
Sicché si è in presenza di un vizio dell’operazione contrattuale da sussumersi – per il combinato disposto degli artt. 1418 comma 1 e 2479 comma 2 n. 5 c.c. – fra le nullità c.d. virtuali previste nel diritto dei contratti.
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