Omessa dichiarazione per la società con stabile organizzazione in Italia
La Cassazione ha ribadito la responsabilità per il reato di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000
La “stabile organizzazione” di un’impresa nello Stato italiano rende applicabile la disciplina in materia di IVA ai sensi del DPR 633/1972 e, conseguentemente, permette l’integrazione del reato di omessa dichiarazione ex art. 5 del DLgs. 74/2000.
Laddove, infatti, ricorrano il requisito oggettivo dell’esercizio abituale di un’attività commerciale e quello territoriale della stabilità in Italia di un’organizzazione del soggetto non residente, è la stessa entità organizzativa situata sul territorio nazionale a costituire l’unico centro di imputazione fiscale: essa è, pertanto, tenuta al rispetto dei doveri formali di fatturazione delle operazioni attive e di registrazione delle fatture passive, nonché alla presentazione della dichiarazione annuale.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41