Rettifica d’ufficio della rendita proposta mediante Docfa da motivare
Basta la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono stati disattesi
Con un recente pronunciamento la Corte di Cassazione è tornata a riaffermare, nella profonda sostanza, che la sola indicazione della consistenza, categoria e classe di merito accertata dall’ufficio non è più idonea a motivare l’atto di classamento catastale, anche qualora l’attribuzione della rendita sia stata effettuata a seguito della procedura informatica denominata “Docfa” (Documenti catasto fabbricati).
In altre parole, secondo la sentenza n. 977/2018, la natura partecipativa di questa particolare procedura amministrativa non esime comunque l’ufficio, in caso di variazione della rendita “proposta” dal contribuente, dal dare compiutamente conto delle ragioni per cui disattende gli elementi di fatto addotti dal medesimo contribuente a sostegno
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