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L’INPS conferma le modalità di calcolo della soglia dell’omesso versamento di ritenute

/ REDAZIONE

Giovedì, 1 febbraio 2018

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L’INPS, con il messaggio n. 437/2018, ha precisato che, alla luce della decisione assunta dalle Sezioni Unite penali della Cassazione, resa nota con l’Informazione provvisoria n. 1/2018, restano confermate le indicazioni già formulate dall’Istituto nella circolare n. 121/2016 in ordine alla determinazione dell’importo complessivo, superiore a 10.000 euro annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità della fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (ex art. 2 comma 1-bis del DL 463/1983, come modificato dall’art. 3 comma 6 del DLgs. 8/2016).
In particolare, quindi, nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di “scadenza” (criterio di cassa) dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio-16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente-novembre dell’anno in corso).

Non sono, dunque, da considerare le differenti indicazioni formulate dall’Ispettorato nazionale del lavoro (nota n. 8376/2017) in adesione all’impostazione accolta dalla Cassazione n. 39882/2017.
Secondo tale sentenza, infatti, la verifica dell’eventuale superamento della soglia di punibilità avrebbe dovuto essere effettuata secondo il criterio della competenza contributiva, cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).

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