I permessi per assistere il familiare disabile si computano ai fini delle ferie
È illegittima la condotta del datore di lavoro che operi una decurtazione sulle ferie dei permessi retribuiti fruiti dal lavoratore ai sensi dell’art. 33, comma 3 della L. 104/1992, previsti per prestare assistenza a un familiare affetto da handicap grave.
Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 2466 depositata ieri.
La Suprema Corte, confermando le decisioni conformi dei giudici di merito che avevano accertato l’illegittimità dell’operazione datoriale, con conseguente affermazione del diritto dei lavoratori alla cessazione di tali comportamenti e al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie, ha così dato continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale e di prassi secondo cui le ferie – come anche la tredicesima mensilità – sono soggette a decurtazione solo quando i permessi per l’assistenza ai familiari disabili sono cumulati con il congedo parentale ordinario (maternità facoltativa) e con il congedo per malattia del figlio.
L’interpretazione che limita la computabilità dei permessi in questione nei soli casi sopra specificati – si legge nella pronuncia – è imposta, tra l’altro, da ragioni di garanzia di effettività delle esigenze di tutela e protezione per i disabili, risultando la stessa “idonea ad evitare che l’aggravio dei congiunti di portatori di handicap nella fruizione dei permessi possa vanificare le esigenze di tutela cui le norme sono funzionali e a scongiurare qualsiasi incidenza negativa sull’utilizzo dei permessi medesimi”.
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