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Gruppo di lavoro dei Garanti privacy con più flessibilità sul profilo della libertà del consenso

/ REDAZIONE

Venerdì, 2 febbraio 2018

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Approccio più flessibile in relazione al profilo della libertà del consenso. È quanto espresso da Assonime, in risposta alla consultazione pubblica delle Linee guida elaborate dal Gruppo di lavoro dei Garanti Ue (art. 29 della direttiva 95/46/CE) in materia di consenso, definite in base alle previsioni del Regolamento Ue 679/2016 (che troverà applicazione dal 25 maggio 2018).

Più nel dettaglio, secondo Assonime, nel caso in cui il regolamento incida su altre libertà o diritti, come la libertà di circolazione dei dati personali e la libertà d’impresa, va tenuto in considerazione il principio di proporzionalità ai fini dell’interpretazione delle condizioni di liceità del trattamento e, in particolare, del consenso.

In tal senso, dunque, con riguardo alla libertà del consenso, occorrerebbe da parte Gruppo di lavoro un approccio più flessibile, che consenta la non esclusione, in maniera assoluta, della validità del consenso ottenuto per una controprestazione o per l’accesso a un servizio.

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