Legittima l’esenzione transitoria dall’IMU per i terreni agricoli montani
Non è incostituzionale l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli montani e parzialmente montani, collocati nel territorio dei Comuni classificati dall’ISTAT totalmente o parzialmente montani, prevista transitoriamente dall’art. 1 comma 1 del DL 4/2015 (per un approndimento si rimanda a “Esenzione da IMU dei terreni agricoli montani dopo la conversione del DL 4/2015”, Schede di aggiornamento, 3, 2015).
Con la sentenza 2 febbraio 2018 n. 17, la Consulta ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Autonoma Sardegna, che lamentava la lesione delle proprie competenze per il mancato rispetto del principio di riserva di legge in materia tributaria.
Tra le altre cose, la Regione lamentava la presunta lesione dell’autonomia finanziaria dei Comuni montani per l’impatto della nuova normativa sulla dimensione delle loro entrate.
La Corte ha ritenuto legittima, tuttavia, la disciplina statale per le seguenti ragioni:
- la temporaneità e la sperimentalità del nuovo regime;
- la presenza di un meccanismo compensativo previsto in favore degli enti locali nel caso in cui il nuovo sistema tributario abbia un impatto fortemente negativo nei confronti delle risorse a disposizione di queste realtà montane.
La Corte ha infine escluso la violazione del principio di riserva di legge, in quanto con le disposizioni censurate il legislatore non ha attribuito all’ISTAT o ad altra amministrazione il potere discrezionale di stabilire quali siano i Comuni totalmente o parzialmente montani e quindi esenti, ma, mediante il rinvio all’elenco già predisposto, ha condiviso le scelte già cristallizzate a fini differenti, adottando questa valutazione in funzione agevolativa fino alla sopravvenuta abrogazione della norma, cioè a decorrere dal 2016.
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