Si configura il riciclaggio anche in caso di distrazioni prima del fallimento
Accade quando tali distrazioni siano «ab origine» qualificabili come appropriazione indebita
In un caso in cui era stata contestata l’associazione per delinquere, unitamente a svariate ipotesi di bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 del RD 267/1942) e di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), la Cassazione torna su alcuni principi sia in relazione ai rapporti tra queste diverse fattispecie criminose, sia sul tema della conseguente confisca.
La vicenda traeva origine da un fallimento connesso ad un complesso meccanismo fatto di società cartiere e di altre società “conniventi”, che simulavano ordinativi e forniture allo scopo di ottenere anticipazioni bancarie e sottrarre fondi alle casse societarie. Per alcuni dei numerosi imputati – imprenditori e professionisti – era stato ordinato il sequestro
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