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Interessi di entità fissa per il diniego dei rimborsi IVA

/ REDAZIONE

Giovedì, 1 marzo 2018

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La Corte di Giustizia della Ue, con sentenza di ieri relativa alla causa C-387/16, ha affrontato il tema della determinazione dell’ammontare degli interessi dovuti al soggetto passivo nell’ipotesi di un rimborso IVA tardivo (inizialmente negato e poi riconosciuto con sentenza sfavorevole agli Uffici), al fine di rispettare la neutralità dell’imposta.

Secondo la Corte Ue l’importo degli interessi normalmente dovuti al soggetto passivo (per il quale sussiste il diritto al rimborso) non può essere ridotto in base a elementi quali l’elevato ammontare degli interessi in rapporto al credito IVA vantato dal soggetto passivo oppure le cause che hanno reso il rimborso tardivo.

Nel caso affrontato dalla Corte, una società lituana vedeva negata la propria istanza di rimborso IVA, sinché la Commissione tributaria locale (previa definizione della questione da parte della Corte di Giustizia stessa, causa C-385/09) aveva riconosciuto il diritto alla detrazione dell’imposta e il conseguente rimborso.

Gli interessi di mora dovuti per il rimborso eseguito oltre i termini venivano corrisposti dall’Ufficio solamente a decorrere dalla data della sentenza di condanna all’esecuzione del rimborso e non dalla data della richiesta di rimborso da parte del soggetto passivo.
Nella sentenza della Corte, quindi:
- viene ribadito il principio tale per cui, laddove i rimborsi IVA siano eseguiti oltre un termine ragionevole, il principio di neutralità dell’imposta richiede che le perdite finanziarie subite dai soggetti passivi siano compensate dalla corresponsione di interessi moratori;
- viene censurata una modalità di determinazione degli interessi di tipo forfetario che non consenta al contribuente di conoscere in anticipo le condizioni di pagamento di tali interessi, indipendentemente dalle perdite che questi ha effettivamente subìto in ragione della tardiva erogazione del rimborso.

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