L’accollo del mutuo seguito da conferimento immobiliare e cessione quote è una compravendita
L’art. 1 comma 87 lett. a) della L. n. 205/2017, che ha modificato l’art. 20 del DPR 131/86, non avendo natura interpretativa, ma innovativa, non esplica effetto retroattivo; conseguentemente, gli atti antecedenti alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 2018) continuano a essere assoggettati a imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione del citato art. 20.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4590, depositata ieri, con una pronuncia quasi “gemella” della n. 4407/2018 di pochi giorni fa (si veda “Gli atti anteriori al 2018 si riqualificano sulla base dei loro effetti economici” del 24 febbraio).
La previgente formulazione dell’art. 20 del DPR 131/86, secondo la Corte, imponeva all’interprete di applicare l’imposta di registro facendo riferimento alla “causa reale” degli atti portati alla registrazione, desumibile dagli atti collegati nonché dagli elementi extratestuali. La riqualificazione di molteplici atti collegati ex art. 20, inoltre, non implicava che tutti gli atti della complessiva operazione economica fossero posti in essere dalle stesse parti, in quanto era sufficiente che “ad una lettura oggettiva di essi, anche le parti che abbiano partecipato ad un singolo atto dell’articolata catena di negozi giuridici si siano in concreto oggettivamente giovate della complessiva operazione posta in essere”.
Alla luce di tali premesse, il conferimento di un immobile a una società commerciale appena costituita e che non ha svolto alcuna attività, la pressoché contestuale stipulazione di un mutuo da parte dei soci conferenti per un valore che molto si avvicina al valore dell’immobile, il quasi contestuale accollo del mutuo da parte della società conferitaria e la pressoché immediata cessione della totalità delle quote a un terzo possono e devono suggerire all’interprete che, nella realtà, sia stata posta in essere una compravendita immobiliare, dai conferenti a favore del cessionario delle quote.
Infatti, l’accollo alla società conferitaria del mutuo a favore dei soci conferenti si spiega soltanto alla luce del successivo trasferimento delle quote della società al terzo, perché altrimenti tale accollo privo di corrispettivo sarebbe contrario a qualsiasi elementare logica economica.
Tali conclusioni – aggiunge la Corte – sono corroborate dal fatto che sommando il prezzo pagato per la cessione delle quote della conferitaria all’importo del mutuo ancora da pagare si ottiene, con poca approssimazione, il valore dell’immobile conferito alla società.
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