Istanza di rimborso valida anche se presentata a un ufficio incompetente
L’istanza interrompe la decadenza ed è idonea alla formazione del silenzio-rifiuto
Con l’ordinanza n. 5203, depositata ieri, la Cassazione ha ribadito il principio in virtù del quale l’istanza di rimborso presentata ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate diverso da quello territorialmente competente è idonea ad impedire la decadenza del contribuente dall’esercizio del diritto e non osta, altresì, alla formazione di un provvedimento tacito di rifiuto, c.d. silenzio-rifiuto, impugnabile.
La vicenda impatta sulla tematica dell’errore compiuto dal contribuente in sede di presentazione dell’istanza di rimborso a un ufficio diverso da quello territorialmente competente, sebbene nel rispetto dei termini di decadenza (art. 38 del DPR 602/73).
La Suprema Corte dà atto dell’esistenza di un orientamento restrittivo, che considerava l’errore ...
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