ACCEDI
Domenica, 6 luglio 2025

FISCO

Istanza di rimborso valida anche se presentata a un ufficio incompetente

L’istanza interrompe la decadenza ed è idonea alla formazione del silenzio-rifiuto

/ Antonio NICOTRA

Mercoledì, 7 marzo 2018

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con l’ordinanza n. 5203, depositata ieri, la Cassazione ha ribadito il principio in virtù del quale l’istanza di rimborso presentata ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate diverso da quello territorialmente competente è idonea ad impedire la decadenza del contribuente dall’esercizio del diritto e non osta, altresì, alla formazione di un provvedimento tacito di rifiuto, c.d. silenzio-rifiuto, impugnabile.

La vicenda impatta sulla tematica dell’errore compiuto dal contribuente in sede di presentazione dell’istanza di rimborso a un ufficio diverso da quello territorialmente competente, sebbene nel rispetto dei termini di decadenza (art. 38 del DPR 602/73).

La Suprema Corte dà atto dell’esistenza di un orientamento restrittivo, che considerava l’errore ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU