Per la soglia penale delle ritenute contano i versamenti all’INPS nell’anno «civile»
Depositate ieri le motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite resa nota a gennaio
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10424, depositata ieri, hanno stabilito che, in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, ex art. 2 comma 1-bis del DL 463/1983, come sostituito dall’art. 3 comma 6 del DLgs. 8/2016, l’importo complessivo superiore a 10.000 euro annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi ovvero con riguardo al periodo di tempo che va dal 16 gennaio al 16 dicembre di ogni anno (“civile”), relativamente alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno
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