ACCEDI
Venerdì, 4 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Possibile il trasferimento diretto di contribuzione indebitamente versata alla Gestione separata

/ REDAZIONE

Sabato, 10 marzo 2018

x
STAMPA

Con la circolare n. 45 pubblicata ieri, l’INPS ha fornito le indicazioni in merito alle istanze di trasferimento della contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS e dovuta alle Casse previdenziali private e viceversa.

In proposito si ricorda che l’art. 116, comma 20 della L. 388/2000 ha disposto che il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso dal creditore effettivo, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente l’ente che ha ricevuto il pagamento deve provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione.

La circolare in esame individua il campo di applicazione della disposizione, concludendo nel senso della sua applicabilità a tutti gli enti che in forza di disposizione normative svolgano funzioni di previdenza e assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo e al finanziamento pubblico, quali quelli disciplinati dai DLgs. 509/94 e 103/96.
Come chiarito dall’INPS, le Casse previdenziali interessate potranno stipulare apposite convenzioni con l’Istituto al fine di individuare le modalità operative per il trasferimento della contribuzione versata dai propri assicurati.

Per quanto riguarda le domande di trasferimento diretto della contribuzione indebitamente versata all’INPS, la circolare comunica che l’istanza può essere presentata o dal professionista o dal collaboratore o direttamente dall’ente previdenziale a seguito di accertamento d’ufficio o a seguito di sentenza.
Il trasferimento avrà ad oggetto tutta la contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS, con esclusione della contribuzione versata ai fini assistenziali, a prescindere dal periodo assicurativo e dalla data dei relativi versamenti, fatta salva la contribuzione riferita a periodi anteriori all’iscrizione all’Albo professionale.

Prossimamente, l’Istituto di previdenza provvederà a rendere noto il modello specifico da utilizzare per la presentazione – da farsi on line – della domanda. Tale istanza dovrà indicare: il periodo di riferimento, la motivazione, l’ente destinatario della contribuzione, l’importo del contributo da trasferire.

Come da ultimo chiarito nella circolare, è possibile avvalersi del trasferimento diretto esclusivamente nei confronti degli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

TORNA SU