Ricettazione prefallimentare solo in mancanza di accordo
Ai sensi dell’art. 232 comma 3 n. 2 del RD 267/1942 (ricettazione prefallimentare), è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, essendo consapevole dello stato di dissesto dell’imprenditore, distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.
La Cassazione n. 11052/2018 ricorda come tale fattispecie si configuri solo in mancanza di un accordo con l’imprenditore dichiarato fallito.
Pertanto, il fatto del terzo non fallito che distragga beni prima del fallimento, in accordo con l’imprenditore, è punibile a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex artt. 216 comma 1 e 223 comma 1 del RD 267/1942, e non a norma del predetto art. 232 (cfr. Cass. n. 16062/2012).
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41