ACCEDI
Venerdì, 4 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

La crisi attestata dal bilancio non salva dall’omesso versamento IVA

/ REDAZIONE

Sabato, 17 marzo 2018

x
STAMPA

La Cassazione, nella sentenza n. 11921/2018, ha ribadito che, in tema omesso versamento dell’IVA, ex art. 10-ter del DLgs. 74/2000, l’inadempimento dell’obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico.
È necessario, quindi, che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione, che devono investire non solo l’aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l’azienda, ma anche la circostanza che la crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso a idonee misure da valutarsi in concreto.

In altri termini, occorre la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un’improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili.

Di conseguenza, non rileva la mera produzione in giudizio di bilanci e di altri documenti contabili ove nulla sia dedotto in ordine, ad esempio, a richieste di finanziamento, avvio di ingiunzioni giudiziarie nei confronti dei debitori o altre iniziative per cercare di tamponare la mancanza di liquidità.

TORNA SU