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Domenica, 4 maggio 2025

LETTERE

Possibile scadenza dei documenti con firma digitale anche se inviati via PEC

Mercoledì, 21 marzo 2018

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Spettabile Redazione,
ringrazio Roberta Vitale per aver segnalato su Eutekne.info (si veda “Con la scadenza della firma digitale, il documento perde rilevanza giuridica” del 17 marzo 2018) le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio nazionale del Notariato nello studio n. 1/2017/DI, a mente del quale il documento digitalmente firmato perde la sua qualità di documento certo nel momento in cui viene a scadenza il certificato digitale con il quale era stato sottoscritto e con effetto retroattivo ex tunc.

Il ragionamento del Notariato è tutto sommato quello che ho prosaicamente paventato in una mia precedente lettera pubblicata il 13 novembre 2017. Sostenevo allora che “I computer […] sono strutturalmente, e direi anche filosoficamente, inadatti a dare certezze: qualsiasi informazione digitale è alterabile. È solo questione di capacità di calcolo” (si veda “Il progresso tecnologico imposto per legge non è progresso”).

Sostiene ora il Notariato che “La firma digitale infatti altro non è che una operazione particolarmente complessa di crittografia e di codifica del documento [...] che consente [...] di verificare a posteriori, ad un tempo, l’integrità e la provenienza di un documento. Tutto si basa però esclusivamente sulla complessità di tale procedimento matematico che tanto è più sicuro quanto più è difficile da replicare in maniera contraffatta. Posto che tuttavia tale difficoltà risiede solo nella concreta complessità dei calcoli necessari ad alterare fraudolentemente tali processi crittografici è intuibile che tale complessità e quindi tale sicurezza vada via via scemando man mano che la potenza di calcolo degli elaboratori aumenta. Man mano quindi che il tempo passa diventa sempre più agevole la creazione di documenti falsi”.

Insomma, dice il Notariato, il documento digitalmente firmato viene degradato da “originale” a “riproduzione informatica di fatti o cose”.

Il Notariato offre alcune vie d’uscita. Una di queste è l’invio via PEC del documento firmato. Secondo il Notariato, se il documento è stato inviato via PEC prima della scadenza del certificato, in virtù delle ulteriori certificazioni rilasciate dal Gestore connesse all’invio è possibile risalire al documento originale così com’era a una data precedente la scadenza del certificato, ovvero a un’epoca in cui la tecnologia esistente non era “legalmente” in grado di alterarlo.

Vero, ma sino a un certo punto...

Considerato che ai sensi dell’art. 11 comma 2 del DPR 68/2005 il gestore può cancellare i log dei messaggi inoltrati dopo 30 mesi, la via d’uscita suggerita dai notai è valida solo se eseguita entro quei 30 mesi. Dopo quel termine non è possibile effettuare alcuna ricostruzione perché, secondo la medesima articolazione del ragionamento, la stessa PEC degrada da “certificata” a “normale”.


Giampiero Guarnerio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

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