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Regime doganale 42 anche ai beni ceduti a un soggetto diverso da quello indicato in dogana

/ REDAZIONE

Venerdì, 23 marzo 2018

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Le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue relative alla causa C-108/17 presentate ieri, 22 marzo 2018, riguardano l’immissione in libera pratica di beni senza applicazione dell’IVA all’importazione, in quanto destinati a essere oggetto in seguito di cessione intracomunitaria (c.d. “regime doganale 42”).

Il caso in esame concerne, in particolare, una società lituana operante nel settore all’ingrosso di combustibili, la quale si era avvalsa del predetto regime nella dichiarazione d’importazione indicando nella stessa, come previsto dalla disciplina applicabile, il numero di identificazione IVA di un acquirente situato in un altro Stato membro.

In alcuni casi, tuttavia, i beni erano stati successivamente venduti a un soggetto passivo diverso ubicato in un altro Stato membro fornendo  i dati del soggetto all’autorità competente. Il giudice del rinvio nella domanda di pronuncia pregiudiziale ha chiesto se nella situazione descritta sia possibile negare l’applicazione della fattispecie di “esenzione” IVA prevista dall’art. 143 par. 1 lett. d) della direttiva 2006/112/CE.

L’Avvocato generale ha suggerito alla Corte di Giustizia Ue di rispondere in senso negativo. Questo poiché la condizione prevista dall’art. 143 par. 2 lett. b) della direttiva 2006/112/CE – in base alla quale  l’importatore comunica, al momento dell’importazione, il numero identificativo IVA dell’acquirente (ossia del destinatario della cessione intracomunitaria) – non rappresenta una condizione sostanziale del diritto alla “esenzione” dell’IVA all’importazione. L’inosservanza di detta condizione non comporta la perdita del citato diritto, ma solo eventualmente l’irrogazione di una sanzione in base al diritto nazionale.

Fra gli ulteriori suggerimenti forniti dall’Avvocato generale circa le altre questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di Giustizia Ue, si segnala anche quello secondo cui il documento amministrativo elettronico (“e-AD”) e la lettura di vettura “CMR” possono essere considerati elementi idonei a dimostrare che, al momento dell’importazione, i beni importati sono destinati a essere spediti o trasportati in un altro Stato membro.

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