Nullo il procedimento disciplinare se si negano i documenti aziendali necessari per la difesa
Nel corso del procedimento disciplinare, su richiesta, anche generica, del lavoratore incolpato, il datore di lavoro è tenuto a offrire in consultazione al dipendente i documenti su cui la contestazione si basa laddove l’esame di tale documentazione sia necessario al fine di permettergli un’adeguata difesa.
Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 7581, pubblicata ieri, specificando, anche in questa occasione, che l’obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore i documenti aziendali non è previsto dall’art. 7 della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori) nell’ambito delle disposizioni sul procedimento disciplinare, ma si fonda sui principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
Nella fattispecie di causa, la Corte d’Appello, confermando la statuizione del Tribunale di nullità del procedimento disciplinare, aveva ritenuto che la messa a disposizione dei documenti fosse necessaria all’esercizio del diritto di difesa del dipendente, al quale era stato contestato di avere svolto attività di udienza in qualità di praticante avvocato in diverse giornate in cui risultava presente in servizio ovvero assente; secondo i giudici del merito, l’esame dei documenti aziendali era propedeutico all’esercizio di una difesa adeguata nella sede disciplinare in quanto i fatti contestati erano risalenti nel tempo e relativi a condotte episodiche.
A fronte di tale accertamento in fatto da parte della Corte d’Appello, la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente applicato i principi di diritto sopra esposti, respingendo la tesi datoriale nella parte in cui sosteneva che l’obbligo di consentire l’accesso ai documenti fosse funzionale alla comprensione degli addebiti, specie se formulati con rinvio a documenti esterni.
La Suprema Corte ha pertanto chiarito che il diritto del lavoratore a consultare la documentazione aziendale nel corso del procedimento disciplinare non è limitato ai soli casi in cui la contestazione faccia riferimento ad atti esterni o, comunque, non sia altrimenti comprensibile: fermo restando che l’art. 7 citato non tutela il diritto di accesso ai documenti nella sede disciplinare, bensì il diritto di difesa del lavoratore, l’accesso deve essergli consentito se reso necessario dall’esigenza di garantire una difesa effettiva ed adeguata e non meramente formale.
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