Nella società cancellata d’ufficio nessuna rinuncia al giudizio risarcitorio
La Suprema Corte ha in più occasioni affermato che deve presumersi che la società abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa a un credito, ancorché incerto e illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa sub iudice, sicché i soci della società estinta non sono legittimati a impugnare la sentenza d’appello che abbia rigettato questa pretesa (cfr., tra le altre, Cass. nn. 23269/2016 e 15782/2016).
La Cassazione n. 8582/2018, tuttavia, precisa che l’estinzione di una società determinata dall’avvenuta sua cancellazione dal Registro delle imprese per omesso deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi, ex art. 2490 comma 6 c.c., non determina il venir meno dell’interesse alla decisione di un giudizio risarcitorio pendente, intrapreso dal suo liquidatore.
Ciò:
- sia per la difficoltà di distinguere, in assenza del bilancio di liquidazione, tra i diritti in cui siano succeduti i soci, ove all’estinzione societaria non sia seguito il venir meno di tutti i rapporti giuridici facenti capo all’ente estinto, e quelli destinati all’estinzione;
- sia, soprattutto, perché l’instaurazione e la prosecuzione di quel giudizio da parte del liquidatore non consentono di ritenere che la società abbia rinunciato alla pretesa ivi azionata (cfr. Cass. nn. 23269/2016 e 16758/2010).
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