Fruizione dell’iper-ammortamento dall’acquisizione della perizia giurata
La «tardiva» perizia non ostacola la spettanza del beneficio non essendo previsto alcun termine a pena di decadenza
L’acquisizione “tardiva” della perizia giurata non è di ostacolo alla spettanza dell’iper-ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio. Con la risoluzione n. 27 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le conseguenze dell’acquisizione della perizia nel periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione.
Ai sensi dell’art. 1, comma 11 della L. 232/2016, per la fruizione dell’iper-ammortamento l’impresa è tenuta a produrre, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità
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